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Politica agricola comune dell'UE

Novità 2016 della PAC

Dopo un primo semestre contrassegnato da alcune difficoltà sui mercati agricoli, il 18 luglio 2016 la Commissione europea ha presentato un nuovo piano di sostegno alla categoria di 500 milioni di euro. Un importo di 150 milioni di euro, elemento centrale di questo piano è stato riservato agli incentivi per la riduzione volontaria della produzione di latte. Parallelamente, un fondo di 350 milioni di euro consentirà agli Stati membri di potenziare il loro dispositivo a favore delle aziende dedite alla produzione di latte o adottare misure per gli altri settori dell'allevamento.

La semplificazione della PAC è rimasta un obiettivo principale dell'UE in materia di agricoltura. Ha rappresentato una delle priorità delle presidenze olandese (gennaio-giugno) e slovacca (luglio-dicembre) del Consiglio dell'UE. Tuttavia la Commissione ha apportato alcune modifiche alle norme di attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Ha altresì presentato al Consiglio dei Ministri i risultati del suo riesame delle disposizioni relative al Greening della PAC al termine del primo anno di attuazione. Tali risultati devono servire come base per l'elaborazione di nuove misure che potrebbero entrare in vigore nel 2017.

Nel settore dell'organizzazione comune del mercato, il sistema di regolazione dei quantitativi nel settore viticolo, che si basa sui diritti di impianto dei vigneti, è scaduto alla fine del 2015. È stato sostituito da un sistema di autorizzazione d'impianto che limita all'1 per cento la crescita annuale della superficie viticola per Stato membro nel periodo 2016-2030. Il regime delle quote di zucchero, invece, terminerà il 30 settembre 2017.

La Politica agricola comune dell'UE

La Politica agricola comune dell'Unione europea (PAC) si fonda su due pilastri. Il primo, contenente la maggior parte dei fondi, comprende i pagamenti diretti e i provvedimenti rilevanti per il mercato, il secondo è destinato allo sviluppo rurale.
Dall'attuazione della PAC 2014-2020 i pagamenti concessi nel quadro del primo pilastro sono quasi del tutto disaccoppiati. Tuttavia, gli Stati membri hanno tuttora la possibilità, su base volontaria, di vincolare fino al 13 per cento del bilancio degli aiuti diretti ai quantitativi prodotti o all'effettivo di bestiame.

Per migliorare le prestazioni ambientali dell'agricoltura europea, gli Stati membri devono destinare il 30 per cento degli aiuti del primo pilastro a pagamenti ecologici. La Commissione ha fissato tre condizioni per il versamento di questi pagamenti Greening: la salvaguardia dei pascoli permanenti su scala regionale, la presenza di superfici d'interesse ecologico sul 5 per cento della superficie agricola (7 % dal 2018) e l’avvicendamento variato delle colture.

La convergenza degli aiuti mira ad assicurare una ripartizione più equa dei pagamenti diretti. A partire dal 2019 nessuno Stato membro riceverà meno del 75 per cento della media europea e all’interno dei singoli Stati ogni contadino dovrà percepire, per ettaro, almeno il 60 per cento della media regionale o nazionale del rispettivo Stato. Gli Stati membri avranno la possibilità di adottare misure volte a limitare al 30 per cento le perdite dei singoli agricoltori.

La PAC attuale fornisce un sostegno particolare ai giovani agricoltori (fino a 40 anni) i quali fruiscono di un incentivo speciale: nei primi cinque anni ricevono, oltre ai pagamenti diretti generali, un sostegno aggiuntivo obbligatorio del 25 per cento. Anche le regioni sfavorite, segnatamente quelle di montagna, beneficiano di un sostegno più consistente. Gli Stati membri hanno la facoltà di assegnare loro, nel quadro del preventivo nazionale, un importo massimo del 5 per cento.

Soltanto gli agricoltori attivi possono beneficiare degli aiuti previsti. Le aziende che non esercitano l’agricoltura a titolo professionale saranno pertanto escluse dai pagamenti diretti. Tra queste vi sono, segnatamente, i terreni da golf, le ferrovie, gli aerodromi e i campi sportivi.

I quattro regolamenti di base della PAC attuale sono stati varati il 16 dicembre 2013 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei Ministri dell'UE. Tali regolamenti coprono rispettivamente lo sviluppo rurale, i pagamenti diretti, le misure di mercato e le questioni orizzontali quali il finanziamento e il controllo. La Commissione ha in seguito emesso gli atti delegati ed esecutivi necessari e ogni Stato membro ha precisato le disposizioni applicate per l'attuazione a livello nazionale.

Maggiori informazioni, in particolare sugli aiuti del secondo pilastro, sono disponibili al sito Internet della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Accordo agricolo Svizzera – UE

L'accordo del 21 giugno 1999 tra Svizzera e UE sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) mira a migliorare l'accesso reciproco al mercato mediante l'abolizione di ostacoli tariffali (contingenti d'importazione e abolizione dei dazi doganali) e non tariffali (prescrizioni sui prodotti o disposizioni in materia di omologazione) in alcuni settori di produzione. Firmato nel quadro degli Accordi bilaterali I, l'accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

I membri del Comitato misto incaricato della gestione dell'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE si sono riuniti il 19 novembre 2015 per la quindicesima volta, sotto la presidenza della Svizzera. Le parti presenti si sono dichiarate soddisfatte dell'applicazione dell'accordo e hanno deciso di proseguire lo sviluppo mirato dei diversi allegati.

In occasione di questa riunione del Comitato, è stato possibile estendere il campo d'applicazione dell'allegato 9 (prodotti biologici), sospeso da tempo. L'equivalenza tra la legislazione dell'UE e quella della Svizzera nel settore del vino di produzione biologica è stata espressamente sancita nell'accordo. Nel corso degli ultimi anni, inoltre, è stato possibile proseguire l'armonizzazione delle disposizioni delle due parti contraenti nel settore della protezione dall'introduzione di organismi nocivi mediante vegetali. Il Comitato misto dell'agricoltura ha fissato il risultato di questi sforzi in una decisione che modifica l'allegato 4 (protezione fitosanitaria). Entrata in vigore il 1° gennaio 2016, tale decisione ha in particolare sancito il principio del controllo al primo punto d'ingresso. Inoltre assicura una migliore protezione della produzione agricola e orticola.

I prossimi aggiornamenti dell'accordo mirano, in particolare, ad estendere il campo d'applicazione dell'allegato 10 (frutta e verdura fresche) agli agrumi. Nel 2016 sono previsti sviluppi e aggiornamenti nei settori delle sementi e del reciproco riconoscimento delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti agricoli e le derrate alimentari.

Protocollo n. 2

Il Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 disciplina il traffico di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l'UE. Tale protocollo è stato rivisto nel quadro degli Accordi bilaterali II ed è entrato in vigore nel 2005. Con il 75 per cento delle importazioni e il 58 per cento delle esportazioni, nel 2015 l’UE si riconferma il principale partner commerciale della Svizzera anche per i prodotti agricoli trasformati.
Il Protocollo n. 2 consente alla Svizzera di compensare gli svantaggi di prezzo delle materie prime agricole nel commercio di prodotti agricoli trasformati con l’UE per l’industria alimentare mediante la concessione di contributi d’esportazione per prodotti agricoli trasformati e la riscossione di dazi all’importazione su tali prodotti. Sulla base delle decisioni adottate nell’ambito della decima Conferenza dei ministri dell'OMC tenutasi a Nairobi in materia di contributi all'esportazione, i contributi all’esportazione saranno ancora accordati per un periodo transitorio fino al 2020 (cfr. anche testo «Sviluppi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)»).

Le misure di compensazione dei prezzi all’importazione e all’esportazione non devono superare le differenze di prezzo delle materie prime agricole esistenti tra Svizzera e UE. Il Protocollo n. 2 contempla i prezzi di riferimento e le differenze di prezzo determinanti per le misure di compensazione, esaminati una volta all'anno e, se necessario, adeguati d’intesa con l'UE. I prezzi di riferimento sono stati rivisti l’ultima volta il 1° aprile 2015.  Nell'anno oggetto del rapporto non sono stati intrapresi adeguamenti.

Pierre-François Righetti, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale, pierre-francois.righetti@blw.admin.ch
Tim Kränzlein, UFAG, Settore Politica commerciale internazionale